Separazione dei coniugi: no all’assegno di mantenimento se si è in grado di provvedere con i propri mezzi

Con riferimento alla riforma delle statuizione economiche di separazione a seguito di reclamo presentato ex art. 708, c. 4 , c.p.c., vanno considerate anche le peculiarità della vicenda coniugale e personale di vita delle parti che non possono non avere riflesso nella disciplina dei diritti/doveri nascenti dalla separazione (in particolare, il giudicante afferma che nella specie il coniuge va ritenuto in grado, per capacità di lavoro, di reddito e di patrimonio, dimostrata e conseguita già prima del matrimonio e successivamente mantenuta, di provvedere con i propri mezzi a se stesso, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento).

 

Corte d’appello di Roma, sezione famiglia, ordinanza del 5.12.2017