Separazione dei coniugi, accordi successivi all’omologazione: è esperibile lo strumento ex art. 710 c.p.c.?

Le modificazioni pattuite dai coniugi “successivamente” all’omologazione, trovando fondamento nell’art. 1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dai richiamati artt. 710 e 711 c.p.c., senza altro limite che non sia quello di derogabilità consentito dall’art. 160 c.c. Il ricorso allo strumento ex art. 710 c.p.c., per modificare il contenuto degli accordi negoziali, non è, pertanto, ammissibile traducendosi nell’utilizzo improprio di una misura rimediale a fini squisitamente privatistici e contrattuali.

 

Tribunale di Milano, sezione nona, sentenza del 16.9.2015