Sentenza sull’inammissibilità che menziona anche il merito: no all’impugnazione degli argomenti ad abundantiam

Qualora il giudice, “dopo una statuizione di inammissibilità” (tale non potendo dubitarsi essere anche quella che rilevi l’esistenza di un giudicato su un capo di domanda), “con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare” le stesse, sicchè è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del  17.10.2019, n. 26296