Sentenza, riforma o cassazione: restituzione delle somme che la parte vittoriosa in sede di gravame era stata obbligata a corrispondere

L’art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengano meno immediatamente l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente, e con la ulteriore conseguenza che, a fronte di una domanda in tal senso della parte risultante vincitrice, i giudici d’appello sono tenuti a disporre la totale restituzione delle somme che la par ..........

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