Sentenza, mancata impugnazione nei termini, passaggio in giudicato: la certificazione del cancelliere ha valore costitutivo del giudicato?

L’art. 124 disp. att. c.p.c., dispone che “a prova del passaggio in giudicato” il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, l’omessa proposizione nei termini di legge di appello, ricorso per cassazione, istanza di rievocazione ex art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5; ugualmente il cancelliere certifica l’assenza di impugnazione nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. Tale norma riguarda una certificazione di cancelleria che ha un valore meramente informativo, e certamente non costitutivo del giudicato, il quale invece si forma con la consumazione del lasso di tempo determinato dai termini di impugnazione nel caso di specie applicabili senza che alcuna impugnazione sia proposta.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.5.2016, n. 10375