Sentenza in forma esecutiva, notifica alla controparte personalmente, notifica al domicilio eletto presso il difensore situato nella medesima sede in cui è domiciliata la parte

La notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anzichè al procuratore costituito non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Tale principio, emesso in relazione al testo dell’art. 479 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica avvenuta col D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, vale ancora di più in relazione al nuovo testo dell’art. 479 cit., nel quale la notifica del titolo esecutivo può oggi avvenire solo alla parte personalmente.

Ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art. 326 c.p.c., la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore, situato nella medesima sede in cui sia domiciliata la parte, deve contenere, nel corpo della relata, il riferimento nominativo al procuratore stesso in tale sua veste, onde assicurare, a garanzia dell’effettività del diritto di difesa, che, almeno in astratto, l’atto pervenga nelle mani del difensore in tale sua qualità.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.5.2016, n. 9413