Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., mancanza della concisa esposizione delle ragioni della decisione, successiva motivazione: da quando decorre termine lungo per l’impugnazione?

In caso di sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., va condivisa la conclusione secondo cui la mancanza della concisa esposizione delle ragioni della decisione non fa venir meno il valore di sentenza dell’atto che il giudice ebbe a compiere, ma integra un vizio da far valere con l’impugnazione e che non impedisce – in difetto – il passaggio in giudicato, non potendo una sentenza espressamente emessa secondo il modello di cui all’art. 281 sexies c.p.c. convertirsi in una sentenza di tipo ordinario per il solo fatto che, difettando la motivazione, risulti difforme dal modello legale: la sentenza, benché viziata, conserva dunque la sua natura di atto decisionale, in cui la volontà del giudice si è espressa e consumata con la lettura del dispositivo e la sottoscrizione del verbale, attività che integrano la pubblicazione della sentenza e comportano l’esonero del Cancelliere dall’obbligo di procedere al deposito ex art. 133 c.p.c. e, altresì, l’irrilevanza della motivazione successiva, in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto e proveniente da soggetto che ha esaurito il proprio potere decisorio. Pertanto, il termine lungo per l’impugnazione non può che decorrere dalla sottoscrizione del verbale d’udienza, restando invece del tutto irrilevante la successiva (irrituale) pubblicazione della motivazione.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23.3.2016, n. 5689