Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.: è valida se il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma

La sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, è da intendersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla, anche se il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma “immediatamente” dopo l’udienza [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.05.2015, n. 11176].

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