Sentenza emessa da giudice sospeso dalle sue funzioni in sede disciplinare: conseguenze

La sentenza emessa da un giudice sospeso dalle sue funzioni in sede disciplinare, a seguito di deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, è affetta da nullità per carenza della potestas iudicandi; tale nullità, attenendo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., è insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, è sottoposta al principio generale di conversione delle nullità in mezzi di impugnazione di cui all’art. 161 c.p.c., comma 1 e non dà luogo a rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c.

 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 29.12.2016, n. 27362