Sentenza di primo grado senza motivazione: non è nulla e l’obbligo di motivazione si trasferisce al giudice dell’appello.

L’insufficiente motivazione della sentenza di primo grado, quando sussistente, non ne determina nullità e comporta

soltanto lo spostamento sul giudice di appello del relativo obbligo motivazionale

[Corte di Appello di Palermo, sezione prima, sentenza del 22.4.2013].

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