Sentenza declinatoria della competenza in favore degli arbitri rituali: è suscettibile di passare in cosa giudicata in senso sostanziale? Opposizione a decreto ingiuntivo: quando è ammissibile domanda di arricchimento?

La sentenza del giudice ordinario declinatoria della competenza in favore degli arbitri rituali ha natura di pronuncia sulla competenza. Essa, dunque, soggiace alla regola generale che le sentenze che statuiscono sulla competenza – ad eccezione delle decisioni della Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza – non sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale. 

Va confermato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – al quale si devono applicare le nonne del rito ordinario, ai sensi dell’art. 645, comma 2, e, dunque, anche l’art. 183 c.p.c., comma 5 – la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall’opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) è ammissibile soltanto qualora l’opponente abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l’esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all’opposto non è consentito di propone, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un’autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d’ufficio del giudice. In particolare, la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto presuppone, al pari della domanda principale di adempimento del medesimo, la sussistenza del contratto stesso; tale domanda, pertanto, non introduce in causa il tema di indagine della inesistenza del contratto e, conseguentemente, non determina un ampliamento dell’oggetto di lite tale da giustificare l’introduzione di una domanda di arricchimento.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 22.4.2016, n. 8207