Sentenza d’appello e omessa pronuncia sulle spese della CTU eseguita in primo grado

È affetta dal vizio di omessa pronuncia la sentenza d’appello che, accogliendo il gravame e accollando le spese di lite alla parte soccombente, taccia sulla sorte delle spese della consulenza tecnica d’ufficio eseguita nel primo grado di giudizio, a nulla rilevando che tali spese abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 168.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.6.2020, n. 10804