Sentenza con cui il giudice d’appello rimette la causa al giudice a quo ex artt. 353 e 354 c.p.c.: immediatamente impugnabile in cassazione

E’ immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza con cui il giudice d’appello, nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., riforma o annulla la sentenza di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo. Trattandosi di sentenza definitiva, essa non ricade nel campo di applicazione del divieto, dettato dal novellato art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi le sentenze su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva.

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 22.12.2015, n. 25774