Sentenza comunicata dal cancelliere a mezzo pec: decorso del termine breve per impugnare? Il caso della sentenza reiettiva del reclamo avverso dichiarazione di fallimento

Va confermato che la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L.Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, conv. con mod. dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L.Fall., ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con mod., dalla 1. 114/2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. La novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2 è difatti finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.9.2019, n. 23443