Sede legale della persona giuridica diversa da quella effettiva: è valida la notifica eseguita alla sede effettiva?

Il principio di cui all’art. 46 c.c., comma 2, valido anche ai fini delle notificazioni ex art. 145 c.p.c., in base al quale, ove la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima – con conseguente validità della notificazione eseguita alla sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anzichè alla sede legale – vale a condizione che sia accertata l’esistenza di detta sede effettiva. Ed a tal fine, in caso di contestazione è onere del notificante fornire la prova della esistenza di una sede effettiva nel luogo della effettuata notifica.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.1.2017, n. 1248