Seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.: inammissibile se controparte non ha depositato la prima memoria.

Le attività assertive della parte devono trovare la loro sede naturale e fisiologica nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c. «primo termine» e, quanto alla seconda memoria, sono giustificate unicamente se si traducono in una «replica» alle deduzioni della controparte o in una «risposta» processuale alle medesime; restando altrimenti la suddetta appendice riservata alla richiesta di prova. Ciò vuol anche dire che dove la parte non depositi la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., primo termine, la controparte non ha diritto ad alcuna attività assertiva, non avendo alcun argomento a cui replicare o contraddire [Tribunale di Milano, sez. IX, ordinanza del 3.5.2013].

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