Le problematiche connesse con il nuovo rito per i licenziamenti

di Paolo Spaziani[1] – SOMMARIO:1. Il nuovo rito per i licenziamenti nel sistema dei riti speciali. Struttura, natura e funzione. – 2. Carattere pubblicistico dell’interesse tutelato dal procedimento e conseguenze sul piano ermeneutico. – 3. L’ambito di applicazione. Il regime intertemporale. La rilevanza della domanda ai fini della determinazione del rito. – 4. Le questioni relative alla qualificazione del rapporto e il problema dei limiti oggettivi del giudicato. – 5. Le domande fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento. – 6. Le domande non fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento: a) l’errore assoluto sul rito. – 7. (Segue): b) il cumulo di domande. L’errore relativo sul rito. – 8. (Segue): c) la mancanza di errore sul rito. La contemporanea pendenza dinanzi al medesimo giudice del lavoro di più cause soggette a riti differenti.

Commento alla sentenza del Tribunale ordinario civile di Taranto, Sezioni II, del 17 settembre 2012

Sull’eccezione di compensazione non proponibile all’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. e sui comportamenti integranti responsabilità processuale aggravata (o da lite temeraria).

di Paolo Baiocchetti[1]

Spese giudiziali civili e DM. 20 luglio 2012, n.140

di Rocchina Staiano – Cass. civ. Sez. III, 23/12/2012, n. 23318, Fallimento – Spese processuali – avvocato – tariffe forense. Massima: Il Giudice di Legittimità tenuto a decidere nel merito sulla liquidazione delle spese giudiziali del doppio grado del giudizio (nella specie in seguito alla rilevata pronuncia in merito del Giudice di secondo) con riferimento ad un’attività difensiva interamente svolta e completata, rispettivamente dinanzi ai Giudici di primo e di secondo grado, prima dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 2, d.l. 1/2012, non può fare applicazione dei nuovi parametri dettati dall’art. 41 d.m. 140/2012, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe.

Il nuovo regime processuale della litispendenza internazionale. Nota a Cassazione civile Sezioni Unite, n. 21108 del 20.11.2012

di Marco Mecacci e Silvia Mensi – Con la sentenza n. 21108 del 28.11.2012 le sezioni unite della Corte di cassazione hanno radicalmente mutato, si potrebbe dire rivoluzionato, la consolidata interpretazione dell’art. 7 L. 218/1995, sia per quanto attiene alla rilevabilità su impulso di parte della litispendenza internazionale, sia per quanto attiene alla necessità da parte del giudice italiano investito della questione, di dare conto nella sua decisione degli esiti dell’esame prognostico condotto alla luce degli artt. 64 e ss. della l. 218/1995[1].

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