Responsabilità disciplinare del magistrato: il “troppo lavoro eccezionale” non può giustificare il ritardo nel deposito dei provvedimenti

di MANUELA RINALDI[1] – Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza del 25.1.2013 n. 1768

Massima

Ai fini della integrazione dell’illecito (ex art. 2, comma 1, lett. q) D. Lg. 109/2006) non rilevano la sussistenza di scarsa laboriosità oppure di negligenza del magistrato, in quanto si deve piuttosto porre l’attenzione sul dato obiettivo della lesione del diritto delle parti alla durata ragionevole del processo ex art. 111 della Costituzione, comma secondo, nonché all’articolo 6, par. 1, Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Tale lesione è, di per sé, idonea ad incidere anche sul prestigio della funzione giurisdizionale.

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