La c.t.u. non è mezzo di prova… ma può diventare fonte oggettiva di prova

La consulenza tecnica d’ufficio, anche se non costituisce, in linea di massima, mezzo di prova, ma strumento per la valutazione della prova acquisita, tuttavia rappresenta una fonte oggettiva di prova quando si risolve nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.

Procedimento introdotto con ricorso invece che con citazione: nullità solo in caso di lesione effettiva del diritto di difesa

Annotazione alla sentenza 226/2013 della Cassazione civile. Di Giulio Spina[1] – Nel procedimento di delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio l’instaurazione del procedimento con ricorso invece che con atto di citazione o l’adozione di un rito diverso (camerale) da quello ordinario non producono automaticamente la nullità del procedimento o della sentenza ove non si sia verificata una lesione effettiva del diritto di difesa.

Ammissibili le sentenze della terza via per questioni di puro diritto

Il rilievo di ufficio dell’inammissibilità del ricorso è sottratto alla regola di cui all’art. 384 cod. proc. civ., comma 3, (nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 12), perchè la norma è da riferirsi soltanto all’ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito, risultando nell’elaborazione sul tema della c.d. terza via con riferimento all’art. 384 cit. e all’art. 101 cod. proc. civ., comma 2 (introdotto dalla L. n. 69 del 2009), l’interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto.

Spese giudiziali civili e DM. 20 luglio 2012, n.140

di Rocchina Staiano – Cass. civ. Sez. III, 23/12/2012, n. 23318, Fallimento – Spese processuali – avvocato – tariffe forense. Massima: Il Giudice di Legittimità tenuto a decidere nel merito sulla liquidazione delle spese giudiziali del doppio grado del giudizio (nella specie in seguito alla rilevata pronuncia in merito del Giudice di secondo) con riferimento ad un’attività difensiva interamente svolta e completata, rispettivamente dinanzi ai Giudici di primo e di secondo grado, prima dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 2, d.l. 1/2012, non può fare applicazione dei nuovi parametri dettati dall’art. 41 d.m. 140/2012, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe.

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