Rinuncia agli atti, rinuncia all’azione o all’impugnazione e spese processuali
La rinuncia agli atti del giudizio,
La rinuncia agli atti del giudizio,
Va precisato che la valutazione sulla completezza della esposizione dei fatti contenuta
In tema di spese giudiziali, il difensore che abbia chiesto la distrazione in suo favore partecipa al
Va confermato che qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l’estinzione del procedimento
Il titolo esecutivo formatosi nei confronti del Condominio è azionabile anche contro i singoli condomini, sia pure in proporzione delle rispettive quote.
Premessa – Con D.L. 98/11[1] convertito, con modifiche, dalla L. 111/11, il legislatore ha introdotto l’obbligo in capo al contribuente che intende proporre ricorso alla Autorità Giudiziaria[2] avverso gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate aventi un valore non superiore ad € 20.000,00 e notificati successivamente al 1 aprile 2012 di presentare un’istanza di reclamo/mediazione precontenziosa alla Direzione Provinciale che ha emesso l’atto, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, che deve contenere, in quanto anticipatorio del successivo eventuale giudizio, i contenuti formali propri del ricorso e, pertanto, dovrà essere indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, contenere i dati anagrafici del contribuente, il C.F. del difensore, la procura, l’elezione di domicilio ove il contribuente intenda ricevere le comunicazioni e i difensori dovranno indicare la PEC; precisare il petitum e la causa petendi, allegare l’atto impugnato e i documenti richiamati nel ricorso.