Se non è possibile l’interpretazione conforme al diritto unionale, allora si disapplica la disposizione contrastante: non vale, però, nei rapporti tra privati
Va distinto nettamente l’obbligo di interpretazione conforme da quello di disapplicazione, che sorge solo ove non sia possibile rinvenire una interpretazione conforme al diritto comunitario, e che non sussiste con riferimento alla direttiva (per quanto ‘auto-esecutiva’) richiamata nei rapporti fra privati.
Non è esperibile la disapplicazione quando si verte in materia di rapporti fra privati.
Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 21.03.2022, n.421
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