Se l’opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata, il decreto va revocato per intero.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall’opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo al momento dell’emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all’originario decreto ingiuntivo [Tribunale di Foggia, sezione seconda, sentenza del 26.6.2013]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPo ..........

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