Se difetta una puntuale denominazione degli allegati, il giudice può ridurre le spese
I ricorsi devono essere redatti, nella parte in fatto, mediante “puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale” ex d.m. 110/2023. L’art. 46 disp. att. C.p.c. attribuisce rilievo “ai fini della decisione sulle spese del processo” ai criteri di redazione degli atti, da intendersi nei termini sopra riferiti, consentendo, data la sua ampia formulazione, sia di derogare al principio di soccombenza sia di parametrare il quantum della condanna alle spese al numero e/o alla gravità della violazione dei criteri indicati.
Tribunale ordinario di Verona, decreto ingiuntivo del 27.2.2024