Scritture provenienti da terzi: valore probatorio e contestabilità
Le disposizioni degli artt. 214-215 c.p.c. sono valevoli solo per le scritture private provenienti (ossia sottoscritte, anche solo apparentemente) da una delle parti del giudizio. Le scritture provenienti da terzi sono infatti prive dell’idoneità a costituire prova legale ai sensi dell’art. 2702 c.c. e quindi non possono essere oggetto di disconoscimento né di verificazione ex artt. 214-215 c.p.c., essendo semmai contestabili con lo strumento dell’eccezione di falso ex art. 221 c.p.c. Ne consegue che dette scritture hanno valore indiziario e sono liberamente apprezzabili dal giudice, concorrendo a formarne il convincimento in unione alle altre risultanze di causa. Spetta
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