Scrittura privata riconosciuta: il giudice può liberamente apprezzarne il contenuto.

La presunzione di veridicità della scrittura privata riconosciuta, ai sensi dell’art. 2702 cod. civ., non si estende oltre il profilo della sua riferibilità al sottoscrittore, onde il giudice può liberamente apprezzarne il contenuto ed eventualmente disattenderlo, nel concorso con altri elementi probatori, legittimamente acquisibili al processo alfine di far superare le risultanze dell’intrinseco del documento [Tribunale di Arezzo, sentenza del 2.1.2014].

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