Scritti provenienti da terzi ed onere probatorio della genuinità

Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sulla autenticità di tali documenti, in applicazione del generale principio di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca [Tribunale di Bologna, sezione seconda, sentenza del 4.12.2013]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Scritture private provenienti da terzi estranei alla lite: conte ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi