Scissione tra deposito e pubblicazione della sentenza attraverso l’apposizione di due diverse date, conseguenze

Cass., sez. un., 22 settembre 2016, n. 18569 ha affermato che qualora risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice tenuto a verificare la tempestività dell’impugnazione proposta deve accertare – attraverso un’istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – il momento di decorrenza del termine d’impugnazione, ossia il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportando l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del relativo numero identificativo. Ora, è esatto che la sentenza cit., nell’indicare le attività, da svolgersi in tempi rapidissimi, in cui si sostanzia la pubblicazione della sentenza, fa riferimento alla sequenza: consegna della sentenza in cancelleria da parte del giudice e recepimento di essa da parte del cancelliere mediante inserimento nell’elenco cronologico e relativa attestazione -, ma è anche vero che, proprio l’esigenza di garantire il diritto della parte alla conoscibilità del provvedimento giurisdizionale, non tollera, nella verifica dell’ammissibilità dell’impugnazione, automatismo alcuno. Infatti, si osserva ivi che l’apposizione di due date comporta la necessità di individuare il momento nel quale è effettivamente intervenuto il deposito/pubblicazione della sentenza, ma non impone per ciò solo di ricorrere a presunzioni aprioristiche e generalizzate ovvero ad indiscriminate ed ingiustificate rimessioni in termini. In ogni caso, tale verifica ruota attorno alla questione della apposizione di due date. Al contrario, se sia stata apposta dal cancelliere un’unica data, deve ritenersi, sino a querela di falso, che la sentenza sia venuta ad esistenza in quella data, con ogni relativo presupposto e conseguenza.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 27.5.2020, n. 9958