Scioglimento delle unioni civili, invio della raccomandata al partner e formale dichiarazione innanzi all’ufficiale dello stato civile: condizioni di procedibilità?

Con riferimento alla questione relativa alla pronuncia dello scioglimento dell’unione civile in assenza della c.d. fase amministrativa – questione dal carattere innovativo, in considerazione della recente introduzione dell’istituto delle unioni civili e l’assenza a quanto consta di precedenti – il Collegio ritiene che, al ricorrere di determinate condizioni, che si andranno appresso indicando, il Tribunale adito possa comunque delibare la domanda di scioglimento dell’unione civile, pur in difetto di invio della raccomandata al partner e della formale dichiarazione innanzi all’ufficiale dello stato civile. In particolare, ad avviso del Collegio, nel caso in cui l’attore abbia notificato ritualmente il ricorso introduttivo del giudizio al partner, abbia ribadito in sede presidenziale la propria volontà di sciogliere il vincolo e, tra la fase presidenziale ed il momento in cui viene emesso da parte del Tribunale il provvedimento definitorio del giudizio, sia trascorso un lasso di tempo pari o superiore a tre mesi, allora si deve ritenere che l’omissione della fase amministrativa innanzi all’ufficiale di stato civile non pregiudichi la valutazione nel merito della domanda.

 

Tribunale di Novara, sentenza del 5.7.2018