Schema iter processuale: depenalizzazione e illeciti con sanzioni pecuniarie civili
Il decreto legislativo n. 7 del 15.01.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.01.2016, ha introdotto una nuova figura giuridica, rilevante sul piano del diritto civile e diritto processuale civile, in vigore dal 6.2.2016.
Si tratta dei cc.dd. illeciti con sanzioni pecuniarie civili, di competenza del giudice civile.
Per l’art. 8 del citato decreto:
1. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno.
2. Il giudice decide sull’applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.
3. La sanzione pecuniaria civile non puo’ essere applicata quando l’atto introduttivo del giudizio e’ stato notificato nelle forme di cui all’articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.
4. Al procedimento, anche ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo.
La Nuova Procedura Civile presenta uno schema processuale degli illeciti con sanzioni pecuniarie civili.
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