Schema: ecco la formula per riconoscere le domande nuove inammissibili dopo Sezioni Unite 12310/2015
La Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 15.6.2015, n. 12310 ha affermato che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali.
Si propone la formula per riconoscere le domande nuove inammissibili, dopo la pronuncia citata (Sezioni Unite 12310/2015).
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