Scelta del procedimento decisorio, discrezionalità del giudice; violazione del codice della strada, verbale di contestazione, opposizione, termini

Rientra nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito la scelta, nell’ambito dei diversi procedimenti decisori previsti dal regime processuale applicabile al caso concreto, di quello più opportuno per la decisione della causa. Tale opzione è revocabile senza limiti, e senza obbligo di specifica motivazione, sino al momento iniziale del particolare procedimento decisorio individuato, che nel caso previsto dall’art. 281-sexies c.p.c., deve farsi coincidere con l’inizio della discussione orale della causa all’udienza appositamente fissata per tale incombente o, quando le parti vi consentano, a seguito dell’invito del giudice a procedere alla discussione immediata.

Qualora il ricorrente, con l’opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell’infrazione al Codice della Strada proponga anche censure relative alla cartella esattoria o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse – pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione – soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.. Di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l’eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell’ambito dell’art. 615 c.p.c.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 4.9.2019, n. 22094