Scaglione applicabile ai fini della liquidazione del compenso al difensore non specificatamente contestato: quali conseguenze?

Non è condivisibile l’affermazione secondo cui, non essendo stato assolutamente contestato dal cliente lo scaglione maggiore indicato nella richiesta di liquidazione, il giudice, in ossequio al principio di non contestazione, avrebbe dovuto attenersi a detto scaglione. Difatti, detta affermazione non considera che la regola della non contestazione espressa dall’art. 115 c.p.c., riguarda solamente “i fatti”, come testualmente si legge, mentre la scelta dello scaglione applicabile ai fini della liquidazione del compenso al difensore è tutt’altro e rientra nelle prerogative del giudice di merito.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 23.11.2016, n. 23897