SAS, sentenza dichiarativa di fallimento, fallimento in estensione del socio accomandante, termine annuale per la dichiarazione di fallimento in estensione

A norma della L. Fall., art. 147 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e nella formulazione risultante dalla sentenza della corte costituzionale 21 luglio 2000, n. 319), l’estensione del fallimento della società in accomandita semplice al socio accomandante non è soggetta ad altro termine di decadenza che non sia l’anno dalla iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale (ad esempio il recesso) o societaria (ad esempio la trasformazione della società), che abbia comportato il venir meno della sua responsabilità illimitata, escludendosi, invece, la possibilità di ancorare la decorrenza di detto termine alla mera cessazione dell’ingerenza nella amministrazione. A tale ipotesi non può essere assimilato il caso in cui sia decorso un anno dal momento in cui la società in accomandita semplice sia stata posta in liquidazione, poiché tale evenienza non comporta affatto il venir meno della responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali. A tali principi va affiancata la precisazione che neppure la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce situazione che comporti il venir meno della responsabilità illimitata, per estinzione della società o per scioglimento del singolo rapporto sociale, con conseguente inapplicabilità da tale data del termine annuale per la dichiarazione del fallimento in estensione [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 6.11.2014, n. 23651].

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