Sanzione amministrativa, precetto, giudizio di opposizione, prescrizione

Se è vero che la notifica dell’ordinanza con cui la sanzione è irrogata ha effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, la costituzione dell’ente creditore nel giudizio di opposizione, in quanto funzionale all’affermazione del fondamento dell’attività sanzionatoria e della correlata pretesa creditoria prolunga gli effetti dell’interruzione sino ala definizione del giudizi medesimo. Ciò in quanto nel processo di opposizione a sanzione il trasgressore che impugna è sostanzialmente un convenuto che resiste alla domanda dell’ente irrogante (attore in senso sostanziale). Pertanto, il contenuto del giudizio che rigetta il ricorso non è limitato alla pronuncia della infondatezza delle eccezioni sollevate dall’opponente, ma ha un contenuto decisorio positivo, eventualmente anche implicito, costituito dalla condanna al pagamento della sanzione irrogata con l’atto impugnato.

Il precetto siccome atto non diretto alla instaurazione di un giudizio né del processo esecutivo, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti, ed il carattere solo istantaneo dell’efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l’intimato abbia proposto opposizione; tuttavia, se il creditore opposto si costituisce formulando una domanda comunque tendente all’affermazione del proprio diritto di procedere all’esecuzione (ed in tale categoria va compresa certamente anche la mera richiesta di rigetto dell’opposizione) compie un’attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal comma 2 dell’art. 2943 c.c., sicché, ai sensi del comma 2 dell’art. 2945 c.c., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

 

Tribunale di Palermo, sentenza del 22.3.2017