Riunione facoltativa di impugnazioni diverse: il giudice la può ordinare oltre i casi espressamente previsti ove ravvisi in concreto elementi di connessione

Va ribadito che la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., se investono lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie. Ciò in ragione della considerazione per cui dalle disposizioni del codice di rito, prescriventi l’obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente ritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (artt. 335 cod. proc. civ. e art. 151 disp. att. cod. proc. civ.), è desumibile un principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto [Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 26.1.2015, n. 1337].

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