Riunione di cause, connessione per titolo: ci sono conseguenze sulle spese di lite?

Ricorre l’ipotesi di riunione di cause, ex artt. 103 e 274 c.p.c., qualora soggetti diversi, ma con pretesa fondata su ragione omologa verso lo stesso (nella specie Ente, assunto siccome debitore) abbiano ritenuto di proporre le loro rispettive autonome domande in un unico procedimento, stante la connessione per titolo – parti del medesimo procedimento presupposto – ed implicando la decisione soluzione di identiche questioni. In tale ipotesi le singole pretese, proprie di ciascun soggetto agente, rimangono autonome anche se trattate in unico procedimento. Di conseguenza la loro trattazione unitaria non ha influenza sulla disciplina delle spese di lite in quanto le ste ..........

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