Rito sommario di cognizione: nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio.

Al pari che nel rito ordinario, ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite nella fase della trattazione, nemmeno l’art. 702 bis c.p.c., sancisce, infatti, alcuna preclusione istruttoria, dovendosi al più argomentare sul piano logico che una compiuta articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorra perchè il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l’eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c.. Questa scansione, collegata alla ponderazione dell’eventuale non sommarietà dell’istruzione, ai fini dell’art. 702 ter c.p.c., comma 3, porta ad individuare proprio nella pronuncia della relativa ordinanza la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 18.12.2015,  n. 25547