Rito sommario di cognizione e sezione specializzata in materia di impresa: inammissibilità della domanda

L’art. 702 bis c.p.c. dispone che la domanda possa essere proposta nelle forme del rito sommario di cognizione soltanto “nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica”. Ne discende che la domanda proposta dinanzi al Collegio giudicante della sezione specializzata in materia di impresa deve essere dichiarata inammissibili; e ciò proprio in forza del disposto dell’art. 702 ter ,comma 2, c.p.c. L’inammissibilità neppure può essere sanata dall’intervenuta conversione del rito da sommario a cognizione piena ai sensi dell’art. 702 ter, comma 3, c.p.c., giacché tale disposizione presuppone in ogni caso la rituale introduzione del procedimento nella ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 702 bis c.p.c. ed il rilievo di esigenze istruttorie incompatibili con la trattazione di esso secondo il rito sommario. In effetti, il mutamento del rito attiene alla fase della trattazione e dell’istruttoria, ma presuppone pur sempre che la causa sia stata introdotta correttamente, come si desume dall’art 702-ter, II co., c.p.c. che prevede tout court la dichiarazione di inammissibilità in caso di domanda non rientrante fra quelle previste dal precedente art. 702 bis c.p.c.

Tribunale di Roma, sentenza del 10.12.2020