Rito sommario di cognizione – applicazione di una norma che pone dubbi di legittimità costituzionale – passaggio al rito della cognizione piena
Qualora, nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all’art. 702-bis cod. proc. civ., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., o venga invocata l’autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., si determina la necessità di un’istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell’art. 702-ter, terzo comma, cod. proc. civ., disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che, nell’ambito del rito sommario, è illegittima l’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. o dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. Alla luce di tale principio, è quindi necessario disporre il mutamento del rito qualora si rilevi che la decisione della controversia comporti l’applicazione di una norma – nella specie l’art. 9, l. reg. Calabria 4/1985, così come sostituito dall’art. 1, L.R. 13/2011 – che ponga dubbi di legittimità costituzionale, che rendono necessaria la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 23, l. 87/1953.
Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, provvedimento 16.12.2017