Rito sommario di cognizione, appello erroneamente introdotto con ricorso, tempestività

A fronte del mancato rinvenimento nell’art. 702 quater c.p.c., di una specifica previsione relativa al rito ed al modello del giudizio d’impugnazione, deve essere applicato il c.d. rito ordinario in appello, sicché la tempestività del gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento non solo alla data di deposito, ma anche a quella di notifica dell’atto alla controparte nel rispetto del menzionato termine.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.4.2016, n. 7712