Rito Fornero: la mancata previsione dell’obbligo di astensione per il giudice dell’opposizione che ha pronunciato l’ordinanza opposta non viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

L’art. 51, primo comma, num. 4), c.p.c. (prevedente l’obbligo di astensione in capo al magistrato che abbia conosciuto della causa «in altro grado del processo») e l’art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (per il quale, nel contesto del nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti, avverso l’ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore, può essere proposta opposizione «da depositare dinanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto»),  nella parte in cui dette norme non prevedono l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona fisica) investito della suddetta opposizione ove abbia pronunciato l’ordinanza opposta, non violano l’art. 3, primo comma,  Cost., né gli artt. 24 e 111 Cost. Difatti, la fase di opposizione, costituendo una prosecuzione del giudizio di primo grado,  non postula l’obbligo di astensione (del giudice che abbia pronunziato l’ordinanza opposta), previsto dall’art. 51, primo comma, num. 4), c.p.c. con (tassativo) riferimento al magistrato che abbia conosciuto della controversia «in altro [e non dunque, nel medesimo] grado del processo»; inoltre, priva di fondamento è anche la denuncia di violazione degli artt. 24 e 111 Cost. «per la lesione … del diritto alla tutela giurisdizionale sotto il profilo di esclusione della imparzialità del giudice», in quanto il fatto che entrambe le fasi di detto unico grado del giudizio possano essere svolte dal medesimo magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela, invece, funzionale all’attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata [Corte Costituzionale, sentenza del 13.5.2015, n. 78].

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