Rito Fornero: la fase dell’opposizione non è un grado diverso

La fase dell’opposizione, ai sensi dell’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, non costituisce un grado diverso rispetto alla fase che ha preceduto l’ordinanza e pertanto non sussiste alcun vizio della sentenza nel caso in cui il giudice persona fisica di essa sia lo stesso della fase ordinaria [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 17.2.2015, n. 3136].

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