Rito famiglia ex art. 473-bis.5 c.p.c.: parti e difensori possano partecipare all’ascolto del minore solo su autorizzazione del giudice.

L’art. 336 bis, II co c.c. prevede che il giudice possa autorizzare a partecipare all’ascolto del minore i genitori, i difensori, l’eventuale curatore speciale del minore e il Pubblico Ministero, restando di norma la loro presenza esclusa: ed è significativo che anche la riforma di cui al D.Lgs. n. 149 del 2022, all’art. 473 -bis .5 c.c. abbia analogamente previsto che le parti e i difensori possano partecipare all’ascolto solo su autorizzazione del giudice. Corte d’Appello Bologna, sezione minori, ordinanza del 2.2.2023 Download CondividiPost correlati:Riforma Cartabia famiglia, procedimento su domanda congiunta che rinvia ai numeri dell’art. 473 ..........

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