Rito del lavoro, violazione del termine di 10 giorni entro cui l’appellante deve notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza

Va data continuità all’orientamento secondo cui la violazione del termine, meramente ordinatorio, di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare il ricorso – tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di discussione non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che sia rispettato il termine che, ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della detta notifica e quello dell’udienza di discussione [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 7.4.2015, n. 6893].

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