Rito del lavoro, valutazione equitativa del giudice: necessario che sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato

A norma dell’art. 432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato. Alla stregua di tale impostazione, va rimarcato il particolare rigore da osservare nell’accertamento del fatto costitutivo, specificando che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l’insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell’onere della prova.

NDR: in tal senso Cass. n. 3714 del 16/2/2009.

Tribunale di Roma, sentenza del 20.1.2020, n. 488