Rito del lavoro, termine lungo di impugnazione, dies a quo

Nelle materie in cui trova applicazione il rito del lavoro, giusto il richiamo disposto dall’art. 447 bis c.p.c., in seguito alla modifica del primo comma dell’art. 429 c.p.c., disposta dal D.L. n. 112 del 2008, art. 53, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 2008 – applicabile ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della legge -, la lettura in udienza del “dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, in quanto conforme allo statuto degli elementi di validità della sentenza prescritti dall’art. 132 c.p.c., e dall’art. 118 disp. att. c.p.c., equivale a pubblicazione della sentenza, con esonero della comunicazione di Cancelleria, analogamente a quanto previsto dall’art. 281 sexies c.p.c., comma 2, essendo identica la funzione acceleratoria del processo cui entrambe le norme di legge risultano preordinate in funzione attuativa del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, non ostandovi la diposizione dell’art. 430 c.p.c. – secondo cui la sentenza deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia – atteso che la stessa deve essere coordinata con la diposizione della seconda parte dell’art. 429 c.p.c., comma 1, – introdotta dal D.L. n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008 – che mantiene la struttura bifasica della pubblicazione della sentenza nel caso di controversie di particolare complessità per le quali il giudice, letto il dispositivo in udienza, disponga il differimento del deposito della motivazione al termine stabilito, operando l’art. 430 c.p.c., in via meramente sussidiaria nel caso in cui venga omessa la indicazione del termine di differimento. Consegue che il “dies a quo” di decorrenza del termine cd. lungo di decadenza per la proposizione della impugnazione, previsto dall’art. 327 c.p.c., con riferimento alla pubblicazione della sentenza, deve essere individuato alla stessa data della udienza in cui è stato definito il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con conseguente conoscenza legale del provvedimento, ai sensi dell’art. 176 c.p.c., comma 2, per le parti presenti o che avrebbero dovuto comparire alla udienza.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 7.6.2018, n. 14724