Rito del lavoro, ricorso introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, omessa o inesistente notifica, conseguenze

Il principio secondo cui “nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica” non opera in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l’esigenza di tutelare il creditore impone di non consentire comportamenti dilatori. Nel rito del lavoro, infatti, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., il ricorso in opposizione introduttivo del giudizio deve essere notificato alla controparte per consentire la valida instaurazione del contraddittorio e la trasformazione del procedimento monitorio in un ordinario processo di cognizione. Il semplice deposito dell’atto di opposizione, non notificato alla controparte, è inidoneo a introdurre validamente il giudizio, lasciando il creditore in una ingiustificata situazione di incertezza.

Tribunale di Roma, sentenza del 23.7.2020