Rito del lavoro, licenziamento per giusta causa, pregiudizialità penale: la sospensione del giudizio civile è in contrasto col c.d. rito Fornero

Premesso che l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.p. e che, quindi, la sospensione necessaria del giudizio civile è limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, nonché premesso che in materia di rapporto tra processo civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono l’art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile (e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile), e alla condizione che i due processi, civile e penale, si trovino contemporaneamente pendenti, va osservato che la sospensione del giudizio si pone in contrasto con il meccanismo processuale previsto dal Legislatore nel c.d. rito Fornero, che ha configurato la fase sommaria, nelle cause aventi ad oggetto l’impugnativa del licenziamento, come un passaggio processuale diretto a favorire una rapida definizione della causa [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.11.2014, n. 24268].

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