Rito del lavoro, inosservanza del termine di 10 giorni assegnato all’appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, conseguenze

Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni assegnato all’appellante dall’art. 435 c.p.c., comma 2, per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non è perentorio e la sua inosservanza non comporta, perciò, alcuna decadenza, sempre che resti garantito all’appellato uno “spatium deliberandi” non inferiore a quello legale prima dell’udienza di discussione affinché questi possa approntare le sue difese, e purché non vi sia incidenza alcuna del comportamento della parte, in mancanza di differimento dell’udienza, sulla ragionevole durata del processo. L’art. 435 c.p.c, comma 2, deve essere letto ed interpretato in relazione al contenuto del successivo comma 3 dello citato articolo, alla stregua del quale “tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni” [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.6.2015, n. 11801].

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