Rito del lavoro, dequalificazione e mobbing: in relazione ai fatti verificatisi dopo il deposito del ricorso in primo grado non può essere ammessa alcuna attività istruttoria

In tema di domanda di risarcimento danni derivanti da attività di dequalificazione e mobbing del datore di lavoro deve ritenersi domanda nuova quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore di lavoro dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, in quanto la domanda giudiziale si basa su uno specifico accadimento, produttivo di danni, determinato nel tempo e nello spazio. Ne consegue che, in relazione ai fatti verificatisi dopo il deposito del ricorso in primo grado, non può essere ammessa alcuna attività istruttoria poichè il disposto dell’art. 420, quinto comma, cod. proc. civ. si riferisce ai mezzi di prova relativi a fatti comunque anteriori al deposito del ricorso.

Tribunale di Roma, sentenza del 21.1.2020